Benefici Fiscali
Agevolazioni fiscali per chi dona
La tua donazione gode di benefici fiscali: più dai meno versi!
Il Centro Papa Giovanni XXIII è una ONLUS -iscritta al RUNTS in quanto ente del terzo settore; tutte le donazioni a favore del Centro Papa Giovanni XXIII godono di benefici fiscali secondo i limiti indicati dalle disposizioni per gli Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017 Art 83 comma 1-2) che consentono un parziale recupero di quanto donato risparmiando nelle imposte dovute.
IMPORTANTE: Per poter godere delle agevolazioni fiscali sotto indicate è necessario che la donazione sia eseguita tramite Banca (bonifico bancario, assegno bancario o circolare) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97.
Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione. Inoltre non dimenticare di conservare la ricevuta del versamento fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ; nonostante non sia richiesta in sede di dichiarazione dei redditi può essere comunque successivamente richiesta, in caso di verifica, dall’Amministrazione Finanziaria.
Sei una persona fisica?
Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli Enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali:
• La detrazione dall’IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a € 30.000,00.
• La deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza alcun limite massimo in valore assoluto.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Sei un'impresa o un ente?
Le tue possibilità sono:
• La deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza alcun limite massimo in valore assoluto.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.